«Ho perso il lavoro e sono sommerso da debiti, come posso fare?»

Gentile Avvocato, dieci anni fa ho acquistato l’appartamento dove vivo con la mia famiglia, stipulando un mutuo di circa 500 euro mensili. All’epoca io e mia moglie lavoravamo entrambi, poi lei, dopo la nascita dei

Gentile Avvocato,
dieci anni fa ho acquistato l’appartamento dove vivo con la mia famiglia, stipulando un mutuo di circa 500 euro mensili. All’epoca io e mia moglie lavoravamo entrambi, poi lei, dopo la nascita dei nostri due figli, tre anni fa è stata licenziata. Essendo rimasto un solo stipendio abbiamo dovuto fare un prestito di circa 200 euro al mese per pagare il dentista e comprare un’auto usata. Un anno e mezzo fa la ditta per cui lavoravo è fallita, lasciandomi senza gli ultimi 3 stipendi. Io ho provato a trovare un altro lavoro, ma ho solo contratti precari che mi consentono di portare a casa circa 900 euro al mese. La banca ci ha già inviato solleciti per le rate del finanziamento e del mutuo non pagate, minaccia di pignorarci la casa, abbiamo anche accumulato circa 2.000 euro di arretrati per il gas e non sono nemmeno riuscito a versare l’Imu e la tassa dei rifiuti degli ultimi due anni, per cui temo che a breve Equitalia si farà sentire. Oggi la nostra casa vale la metà di quello che l’abbiamo pagata, se la vendessi non riuscirei nemmeno ad estinguere il mutuo residuo. Cosa posso fare?
Antonio L.

zambianchi

 

 

di Rosa Zambianchi
Avvocato 

Gentile signor Antonio, Non disperi!
Lei ha la possibilità di ricorrere al procedimento – cosiddetto – di “esdebitazione”, introdotto dalla Legge 3/2012 (poi modificata dalla L. 179/2012) per porre rimedio alle situazioni di “sovraindebitamento” incolpevole in capo a soggetti privati che sono esclusi dalle procedure fallimentari. Come Lei mi chiarisce, i debiti che ha contratto sono estranei a finalità professionali, riguardano necessità della famiglia, e attualmente sono decisamente superiori alle sue possibilità di rimborso. La situazione di sovraindebitamento che mi descrive è evidentemente incolpevole, ovvero non deriva dall’aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità economiche, ma dall’evoluzione negativa della vostra situazione lavorativa. Ciò premesso, Lei ha la possibilità di ricorrere, come consumatore, alle diverse soluzioni previste dalla richiamata Legge 3/2012. La prima è un “Accordo con i creditori”, ovvero una proposta di rientro “a stralcio” che deve essere accettata e sottoscritta da almeno il 60% dei creditori; proprio per le sue caratteristiche, considerate le probabili difficoltà nell’ottenere l’accettazione, è meno conveniente rispetto all’alternativa. La seconda, il “Piano del consumatore”, è la soluzione più conveniente, in quanto prescinde dal consenso dei creditori, e se viene omologata dal Tribunale potrà prevedere un pagamento minore di quello effettivamente dovuto, purché ai creditori assicurata una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero con la liquidazione del patrimonio (ad esempio, nel vostro caso, la vendita della casa e dell’auto). Vi sono alcuni presupposti per accedere a questo procedimento (es. non avervi già fatto ricorso nei 5 anni precedenti, non aver subito risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore, etc.), che credo sussistano per Lei. Occorre rivolgersi ad un professionista, affinché faccia istanza al Tribunale per la nomina di un esperto che proceda a redigere il “piano del consumatore”, il quale preveda la “ristrutturazione” dei debiti con indicazione dei tempi e dei modi in cui si effettueranno i pagamenti e le eventuali garanzie. Il piano può prevedere ad esempio l’eventuale cessione di debiti futuri (ad es. una parte dello stipendio), e se il patrimonio del consumatore non è sufficiente può venire in aiuto un parente o un amico che faccia da garante. Una volta predisposto, il piano dovrà essere omologato dal Tribunale per diventare esecutivo. A quel punto (o anche prima se richiesto e concesso) ogni azione esecutiva verrà sospesa e il consumatore dovrà eseguire puntualmente i pagamenti alle scadenze previste. Se chi ha stipulato il piano dovesse tardare nei pagamenti oltre 90 giorni o se compisse atti diretti a frodare i propri creditori, rischierebbe di vedersi revocati gli effetti del piano. Se invece tutto procede positivamente, il consumatore alla fine sarà esdebitato definitivamente ed avrà un “fresh start”, un nuovo inizio. Nel caso in cui non vi fosse proprio la possibilità di redigere il “piano del consumatore”, il professionista nominato dal Tribunale procederà alla liquidazione del patrimonio, terza soluzione prevista dalla L. 3/2012. In quel caso, il consumatore rinuncerà a tutti i suoi beni (eccetto alcuni beni impignorabili) per avere l’esdebitazione.

Per contatti con l’Avvocato Zambianchi mail: avvocatozambianchi@libero.it

(Aprile 2016)

Laureata in Scienze dei Beni Culturali, blogger appassionata di cinema e teatro, talentuosa grafica e webmaster, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e sfide, forte della sua estrazione umanista veste con grazia e competenza le testate digitali e su carta di Milanosud.

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