«Il Codice rosso difende davvero le donne?». Risponde la professoressa e avvocato Marilisa D’Amico
A pochi giorni dal terribile femmicidio di Adriana Signorelli in via San Giacomo, la professoressa D'Amico prova a rispondere su come proteggere le donne e rendere realmente efficace la legge.
In questa intervista riprendiamo il tema della legislazione di contrasto alle violenze di genere, già affrontato sul numero di aprile 2018 del nostro giornale (per leggerlo, clicca qui), sempre con la professoressa Marilisa D’Amico. La domanda che ci poniamo e abbiamo rivolto di nuovo alla professoressa è, sostanzialmente: dopo il recente femminicidio, consumatosi proprio nel quartiere Chiesa Rossa – la morte di Adriana Signorelli, accoltellata dall’ex marito – si può sostenere che Il “Codice Rosso (Legge 19/2019) non abbia funzionato? E, alla luce di questi recenti fatti, come può intervenire il nuovo governo per migliorare la legislazione approvata nel marzo scorso?
Abbiamo girato le nostre domande alla professoressa ed ecco le sue risposte.
Che cosa deve fare una donna per essere davvero protetta? Quel che è capitato ad Adriana Signorelli poteva (e doveva!) essere previsto e scongiurato…
«Il tema, forse, non è cosa può o deve fare una donna. Ma cosa può e deve fare chi, a vario titolo, entra in contatto con una donna vittima di violenza: per aiutarla, assisterla, sostenerla anche nella scelta di rivolgersi alle forze di polizia per denunciare il proprio compagno violento; e poi affiancarla e proteggerla, durante la fase delle indagini e nel corso del processo. Lo dimostra, tragicamente, proprio quest’ultima vicenda in cui la donna aveva denunciato le violenze subite, l’ultima volta alcuni giorni prima dell’ultima, fatale, aggressione. Non possiamo dimenticare che i femminicidi e le violenze perpetrate a danno delle donne non sono un “problema” esclusivo delle donne. È interesse di tutti, uomini e donne, che sia diffusa una cultura in grado di contrastare la violenza e promuovere la parità tra i generi».
In base alla legge approvata a marzo sul “Codice rosso”, una volta che una vittima si rivolge alla Polizia (o allo Stato, nelle sue articolazioni), cosa succede, come funzionano le cose per lei?
«Le modifiche introdotte dalla legge sul “Codice rosso” sono senz’altro rilevanti da questo punto di vista: la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, è ora tenuta a riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; da parte sua, proprio il pubblico ministero è chiamato ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Viene in questo modo prevista una vera e propria corsia preferenziale per le indagini sulle violenze a carico delle donne. La legge sul femminicidio del 2013 già aveva previsto una forma di trattazione prioritaria per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking, ma limitata soltanto in fase processuale, a indagini cioè ultimate. Con la nuova legge, allora, si è scelto di dare priorità a simili reati anche nella fase delle indagini, con l’obiettivo di evitare che, nel delicatissimo intervallo temporale che va dalla denuncia all’inizio vero e proprio del processo, le donne siano costrette a rimanere a lungo esposte al rischio di nuove violenze».
A giudicare dal fatto di cronaca appena citato, gli interventi purtroppo oggi non sembrano essere diventati più tempestivi…
«È forse difficile riuscire a fornire una valutazione di carattere generale su questo specifico profilo: possono essere infatti molti gli elementi che incidono sulla tempestività della risposta delle forze di polizia a fronte della segnalazione di violenze; elementi talvolta, anche fatalmente, legati a coincidenze imprevedibili e molto sfortunate. Qui però una riflessione è possibile farla: le novità introdotte dalla nuova legge celano un rischio che, a fronte di un eccessivo numero di segnalazioni (e senza i necessari adeguamenti in termini di organico), possa risultare difficile distinguere i casi realmente urgenti e prioritari».
Gli episodi di violenza sono in aumento: per questo la forza pubblica e le istituzioni non hanno la capacità di contrastarla in modo puntuale?
«Questo è collegato a quanto detto prima. Le fonti giudiziarie stanno in effetti confermando tale preoccupazione: gli uffici delle Procure sono stati letteralmente sommersi da segnalazioni di abusi, violenze e atti persecutori di vario tipo. In questo trend però, oltre a quanto già detto, è possibile anche leggere un dato positivo, che muove dalla considerazione per cui il fenomeno della violenza di genere, come noto, conosce da sempre una quota sommersa assai significativa. Le novità introdotte dalla legge potrebbero allora innescare un positivo meccanismo di discovery, di “uscita allo scoperto”».
Ma per tornare al caso di via San Giacomo, si può dire che sono stati commessi gravi, irreparabili errori di valutazione da parte della giustizia. Perché Aurelio Galluccio, fermato a fine gennaio è stato poi rimesso in libertà solo con obbligo di firma in commissariato? E perché poi, a fronte dei continui gridi di allarme della donna (che a leggerli vengono i brividi), non è stato tenuto sotto più stretto controllo o sottoposto a ordinanza restrittiva?
«Anche su queste circostanze sarebbe forse più opportuno conoscere nel dettaglio il contenuto dei fascicoli giudiziari per poter offrire delle valutazioni precise. In termini generali, si può però ritenere che la progressiva specializzazione dei magistrati e delle forze di polizia renderà in futuro meno probabili episodi di questo tipo, posto che, in certi casi, è proprio l’assenza di una solida preparazione di tipo specialistico che porta a sottodimensionare la gravità di alcune condotte. In questa stessa prospettiva, comunque, può essere vista con favore l’introduzione, ad opera della legge sul “Codice Rosso”, dell’art. 387-bis del codice penale: chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è ora punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Senza dimenticare che la legge non basta e gli interventi legislativi devono essere accompagnati anche da azioni concrete sul piano culturale: cosa può fare un eventuale nuovo Governo per migliorare la legislazione?
«L’art. 5 della legge sul “Codice Rosso” prende in considerazione questo aspetto, occupandosi del tema della formazione degli operatori di polizia. E lo fa, ed è importante ricordarlo, nel solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica che, all’art. 15, impone agli Stati di fornire e rafforzare “un’adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria”. Proprio la Convezione di Istanbul – che correttamente considera la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne – può rappresentare il giusto faro per orientare le future scelte del Governo. Non necessariamente, anche se in via prioritaria, nel settore del contrasto alle violenze a carico delle donne… intendo cioè ribadire in conclusione che un’importante campagna di prevenzione passa inevitabilmente da una seria opera di promozione di una cultura ispirata alla parità di genere; da questo punto di vista, allora, anche scelte in apparenza slegate dal tema della violenza sulle donne possono risultare cruciali per diffondere questo tipo di cultura».
Chi è Marilisa D’Amico
Professore Ordinario di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, Marilisa D’Amico è attualmente Prorettore con delega alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti presso l’Ateneo, fa parte del Consiglio del Centro interdipartimentale di ricerca “Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere” e del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario “Culture di genere”. È inoltre uno degli avvocati esperti in materia antidiscriminatoria che offrono patrocinio all’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Lombardia.