La cagnolina Pepi investita e uccisa da un’auto alle Terrazze
Sabato 13 luglio, in via Fraschini angolo via Bugatti, alle 10 del mattino la piccola Pepi è stata investita sotto gli occhi della “mamma” che, in un secondo, ha visto la sua cagnolina travolta senza
Sabato 13 luglio, in via Fraschini angolo via Bugatti, alle 10 del mattino la piccola Pepi è stata investita sotto gli occhi della “mamma” che, in un secondo, ha visto la sua cagnolina travolta senza poter fare nulla. Erano entrambe sulle strisce pedonali. Pepi era al guinzaglio.
Di razza Tibetan Spaniel, Pepi era stata trovata in mezzo alla strada cinque anni e mezzo fa e subito adottata. Non sappiamo come abbia vissuto prima di incontrare la sua nuova famiglia, ma sicuramente, dopo l’adozione, ha potuto vivere in serenità e tranquillità, assieme ai suoi adottanti, i loro due figli e due bellissimi gatti.
Il nostro quartiere – “Le Terrazze” – è molto tranquillo, molto verde e assai frequentato da cani di ogni genere che, anche da altri quartieri, vengono portati a passeggiare nel parco adiacente le case – il “Ticinello” – per godere della sua bellezza, pace e spazio.
Il sabato mattina la pace e la calma sono ancora più marcati e Pepi ha attraversato la strada assieme alla sua padrona che era in compagnia di un’amica con altri due cani. Nessun’auto in quel momento stava passando. Poi qualcuno ha cambiato il corso delle cose, inevitabilmente.
Un’auto è comparsa improvvisamente a velocità così sostenuta che il guidatore non ha fatto in tempo ad accorgersi della cagnolina e l’ha investita uccidendola sul colpo.
Ancora più grave però il fatto che, dopo aver appena rallentato, l’uomo alla guida riprendeva la sua improvvida corsa. Fortunatamente solo per pochi metri dato che il custode del civico 7 di via Fraschini, che aveva assistito alla triste scena, riusciva a fermarlo. Nel quartiere e in via Fraschini il limite di velocità è di 30 chilometri orari.
La Polizia, subito avvisata, ha fatto tutti i rilievi del caso sull’incidente interrogando il guidatore e i testimoni increduli e sconvolti dall’accaduto, perché Pepi era conosciuta da tutti in quartiere, anche da chi non ha un cane come me, e tutti le volevano un gran bene solo per il suo musino bellissimo. Se l’auto fosse andata a 30 all’ora non sarebbe successo nulla di così grave, però i “se” non cambiano i fatti e Pepi non tornerà più.
Ma quali sono le responsabilità di quel guidatore? E quanto dovrà risarcire per il danno fatto?
Il codice della strada in questi casi recita così…
L’art. 189 comma 9 bis del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Codice della Strada”) dispone che:
«L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656».
Il secondo periodo del medesimo comma si occupa di sanzionare l’omissione di soccorso di animali e prevede: «Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso». La conseguenza per la mancata osservanza di quest’obbligo è una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 83 a euro 331.
Purtroppo in Italia, nonostante il sentire comune sempre più tutelante del mondo animale, si registrano evidenti lacune nell’ambito civilistico: ad oggi, infatti, gli animali sono equiparati a beni mobili ex art. 812 c.c. e sono beni pignorabili assoggettabili a sequestro conservativo e la possibile messa all’incanto.
Resta quindi un interrogativo che tocca le corde di tutti noi: come può un cane essere considerato un bene mobile (una cosa che cammina?) e non un “essere senziente” con la capacità di avere sentimenti, sensazioni ed esperienze? A questo proposito, vale la pena ricordare una sentenza del 2016 della Cassazione, in parte di segno opposto: “La Suprema Corte ha avuto modo di precisare come l’animale non possa, a rigore, essere inquadrato nell’alveo delle ‘cose’ inanimate, degli oggetti, dovendo al contrario essere fatto rientrare nella categoria degli ‘esseri senzienti’, capaci, in quanto tali, di percepire il dolore e la sofferenza, giacché dotati di sensibilità psico-fisica” (Cass. sent. n. 54531/2016).
Quali le normative già in vigore in altri Paesi? Il Trattato di Lisbona nel 2007 ha previsto all’art. 13 che gli animali vengano considerati “esseri senzienti”; così come nel codice civile francese, in quelli tedesco ed elvetico vi sono norme che precisano che gli animali non sono cose, ma “esseri senzienti”; anche la Nuova Zelanda ha riconosciuto giuridicamente gli animali “esseri senzienti”.
Noi in Italia aspettiamo ancora.
E riguardo al risarcimento? Secondo Diritto Civile (brocardi.it), in caso di sinistro stradale in cui il cane venga investito, il conducente dell’autovettura sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti del “padrone” dell’animale, vuoi sotto il profilo patrimoniale, ad esempio, per quanto concerne le spese mediche occorrenti per la sua cura, vuoi sotto il profilo non patrimoniale, per le sofferenze e il turbamento interiore subiti a causa delle lesioni occorse o del venir meno del proprio animale da compagnia. Resta fermo che, per poter richiedere l’indennizzo alla compagnia assicuratrice, è richiesto, quale presupposto, che sia stata la condotta dell’automobilista a cagionare l’evento di danno. Ed è esattamente lo sfortunato caso della piccola Pepi.
Gloria Martin